Dal 16 gennaio 2003 le fasce dei farmaci presenti nel Prontuario Terapeutico Nazionale sono tre: fascia A, fascia H e fascia C.
La fascia A comprende farmaci non soggetti a particolari limitazioni, soggetti a Nota Aifa limitativa e/o soggetti a Piano Terapeutico specialistico. Sono farmaci essenziali e/o per malattie croniche, interamente rimborsati dal Servizio Sanitario Nazionale, fatta salva la possibilità per le Regioni di introdurre delle quote di compartecipazione alla spesa (ticket).
I farmaci in fascia H di esclusivo uso ospedaliero, non possono essere venduti ai cittadini dalle farmacie aperte al pubblico, ma possono solo essere utilizzati in ospedale. Nel caso dei farmaci H esitabili, questi sono rimborsati dal SSN solo se distribuiti direttamente dalle Aziende Sanitarie Locali o Ospedaliere.
Nella fascia C rientrano tutti i farmaci che sono completamente a carico del cittadino, siano essi soggetti a ricetta medica o di libera vendita.
Note AIFA
Alcuni medicinali compresi in fascia A sono prescrivibili a carico del Servizio Sanitario Nazionale soltanto per determinate indicazioni. Le indicazioni per cui è previsto il rimborso del farmaco sono specificate nelle “note AIFA” (Agenzia Italiana del Farmaco).
In questi casi è il medico prescrittore che, sulla base di quanto indicato dall’ AIFA, stabilisce se il paziente ha o meno diritto ad ottenere il farmaco in regime assistenziale.
Se il paziente ne ha diritto, il medico appone sulla ricetta l’indicazione del numero della nota AIFA negli appositi spazi.
Solo a queste condizioni la ricetta è rimborsata dal SSN.
Si evidenzia che il contenuto della Nota AIFA non modifica, né può modificare, le indicazioni contenute nella scheda tecnica di registrazione del singolo medicinale, approvata con decreto ministeriale, alla quale il medico prescrittore deve sempre attenersi.
Piani terapeutici
L’AIFA ha previsto che alcuni farmaci siano erogati solo sulla base di Diagnosi e Piano Terapeutico formulati da Centri specialistici individuati dalle Regioni, allo scopo di assicurarne l’appropriatezza diagnostico-assistenziale. I medici specialisti abilitati alla redazione dei Piani Terapeutici devono svolgere la propria attività presso i Centri Specialistici delle Aziende Sanitarie Regionali o a Direzione Universitaria, gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico e le strutture accreditate dal SSR.
I Piani Terapeutici, i Piani Terapeutici AIFA Template, redatti su carta intestata della Struttura specialistica accreditata e i Piani Terapeutici Web Based, devono contenere i dati relativi al paziente (nome, cognome, data di nascita/codice fiscale, comune di residenza), la diagnosi, il farmaco prescritto, la posologia, la durata del trattamento (variabile a seconda del farmaco prescritto e secondo specifica normativa), il timbro e la firma del medico che compila il Piano terapeutico.
Il Piano Terapeutico deve essere redatto in triplice copia, di cui una deve essere trattenuta dalla Struttura Specialistica, una deve pervenire al medico di medicina generale che ha in carico l’assistito, una deve essere recapitata al Servizio Farmaceutico Territoriale dell’ASL di residenza dell’assistito.
Una Nota dell’Assessore alla Sanità della Regione Piemonte (prot. n. 849/U.C./SAN del 2.08.2005), ha incaricato della trasmissione dei piani terapeutici, la Direzione Sanitaria dell’Azienda dove opera il proscrittore.