A V V I S O :
Il 02 febbraio 2021 è stato emanato il Decreto Legislativo numero 32 che abroga e sostituisce il DLgs 194/2008 smi. Dal 01 gennaio 2022 i diritti sanitari seguiranno le nuove disposizioni contenute nel Decreto. Sarà necessario attendere l’emissione della Bolletta da parte del Servizio Veterinario per il pagamento dei Diritti Sanitari relativamente alla Sezione 6 e si consiglia di contattare il medesimo Servizio per ciò che riguarda le modalità di versamento delle Tariffe dovute per apertura nuove attività riconosciute/registrate o variazioni di attività esistenti. Le tariffe e le modalità di pagamento presenti in questa pagina sono riferite al DLgs 194/2008 smi e saranno aggiornate con le indicazioni contenute nel nuovo Decreto appena possibile.
Diritti Sanitari – DLgs. n. 32 del 2 febbraio 2021
Il DLgs. n. 32 del 2 febbraio 2021 stabilisce le modalità di finanziamento dei controlli ufficiali e di
altre attività ufficiali allo scopo di garantire l’applicazione della normativa in materia di alimenti e
sicurezza alimentare, mangimi, salute animale, sottoprodotti di origine animale e benessere animale.
Nasce dall’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE)
2017/625. Il DLgs 32/2021 è entrato in vigore il 01/01/2022 e sostituisce il DLgs 194/2008.
Per quanto concerne il Servizio Veterinario gli stabilimenti soggetti al pagamento e le relative
tariffe sono descritte nell’Allegato 2 suddiviso in 5 Sezioni:
– Sezione 1: tariffe per controlli ufficiali nei macelli
– Sezione 2: tariffe per controlli nei laboratori di sezionamento
– Sezione 3: tariffe per controlli ufficiali nei laboratori di lavorazione della selvaggina
– Sezione 4: tariffe per controlli ufficiali della produzione di latte
– Sezione 5: tariffe per controlli ufficiali della produzione e immissione in commercio dei prodotti
della pesca e dell’acquacoltura
Competono in particolare al Servizio Veterinario Igiene degli Alimenti di Origine Animale
(Servizio Veterinario di Area B) gli stabilimenti che rientrano nella Sezione 1, Sezione 2, Sezione 3
e Sezione 5 per le attività di riferimento.
La Sezione 6 dell’Allegato 2 del DLgs 32/2021 identifica alcuni stabilimenti soggetti a tariffe
forfettarie annue che sono di competenza del Servizio Veterinario di Area B, il cui importo è
quantificato a seconda del livello di rischio (basso, medio, alto) ed è stabilito sulla base dei controlli
ufficiali effettuati. La Sezione 6 non si applica agli stabilimenti che ricadono nelle condizioni
esplicitate nel Modulo 6 (autodichiarazione). La mancata trasmissione a questo Servizio
dell’autodichiarazione entro il 31 gennaio comporta l’applicazione della tariffa prevista
dall’Allegato 2, Sezione 6 del DLgs 32/2021.
Il DLgs 32/2021 norma anche le tariffe per le attività ufficiali in caso di esportazione, le ispezioni
effettuate fuori dal macello per l’autoconsumo e per animali soggetti ad attività venatoria per
autoconsumo o per cessione diretta, le tariffe per il riconoscimento, la registrazione e i relativi
aggiornamenti degli stabilimenti, le ispezioni per macellazioni speciali d’urgenza fuori dal macello
e le tariffe per altre autorizzazioni. Inoltre, è disposto che l’importo delle analisi soggette a
pagamento effettuate e tariffate dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e
Valle d’Aosta vengano incluse nelle bollette emesse da questo Servizio per conto del quale sono
raccolte le somme.
Macellazione di suini a domicilio
E’ consentita agli allevatori, ai sensi dell’art.16 del Decreto Legislativo del 02.02.2021
n.27, la macellazione in azienda per il consumo privato familiare di un massimo di 4
suini l’anno, previa comunicazione al Servizio Veterinario area B dell’ASL CN2 e
prelievo per esame trichinoscopico.
Dal 01/01/2022 è stato stabilito dal DLgs 32/2021 che il prezzo per la per le macellazioni a domicilio è di 15 euro con la maggiorazione di 5 euro per ogni capo visitato successivo al primo. I versamenti sui conti correnti di questa ASL devono riportare la dicitura anche in forma abbreviata “Tariffa forfettaria per l’ispezione effettuata dal veterinario dell’azienda sanitaria locale in caso di macellazione di animali fuori dal macello per autoconsumo e in casi di animali selvatici oggetto di attività venatoria per autoconsumo o per cessione diretta”.
Macellazione ovicaprini a domicilio
E’ consentita agli allevatori, ai sensi dell’art.16 del Decreto Legislativo del 02.02.2021 n.27, la macellazione in azienda per il consumo privato familiare di un massimo di 6 ovicaprini, di età inferiore ai 12 mesi, nel corso dell’anno, previa comunicazione al Servizio Veterinario area B dell’ASL CN2.
Dal 01/01/2022 è stato stabilito dal DLgs 32/2021 che il prezzo per la per le macellazioni a domicilio è di 15 euro con la maggiorazione di 5 euro per ogni capo visitato successivo al primo. I versamenti sui conti correnti di questa ASL devono riportare la dicitura anche in forma abbreviata “Tariffa forfettaria per l’ispezione effettuata dal veterinario dell’azienda sanitaria locale in caso di macellazione di animali fuori dal macello per autoconsumo e in casi di animali selvatici oggetto di attività venatoria per autoconsumo o per cessione diretta”.
Macellazione presso macelli per consumo familiare
E’ consentita ai privati cittadini la macellazione – esclusivamente per consumo familiare – presso macelli autorizzati di un numero massimo di:
2 capi/anno di bovini,
2 capi/anno di equini,
4 capi/anno di suini,
6 capi/anno di ovicaprini
Si allegano:
Notifica attività registrate
La modulistica da utilizzare nella procedura di inizio attività commerciali e assimilate (nonché sub ingresso, sospensione/cessazione) e attività edilizia è stata modificata, uniformata e standardizzata a livello nazionale.
A partire dal 20 ottobre 2017 la notifica delle attività soggette a registrazione ai sensi del Reg. CE/852/2004 è da effettuarsi utilizzando il Modulo Allegato A fornito con la DGR 2 ottobre 2017 n° 28-5718 e seguendo le istruzioni previste nell’Allegato B. Gli importi dovuti dagli operatori del settore alimentare (OSA) ai Servizi del Dipartimento di Prevenzione delle ASL, quali diritti per la gestione istruttoria tecnico-amministrativa delle pratiche di registrazione sono riportati nell’Allegato C.
All’ASL competente per territorio, l’allegato A dovrà pervenire, per il tramite del SUAP, unitamente alla ”scheda anagrafica” e ad ogni altra scheda prevista fornita dagli stessi Sportelli del SUAP e secondo le informazioni di quest’ultimi e comunque reperibili sul sito regionale agli indirizzi: http://www.regione.piemonte.it/commercio/
http://www.regione.piemonte.it/artigianato/
Contestualmente alla trasmissione di quanto sopra specificato, l’OSA dovrà inviare direttamente all’ASL, all’indirizzo di posta certificata aslcn2@legalmail.it, la modulistica prevista dalla D.D. 30 ottobre 2017 n° 673 riferita alla comunicazione dei dati aggiuntivi dell’impresa ai fini del controllo ufficiale:
L’Allegato 1 fornisce, inoltre, le “Indicazioni operative”.
Dal 01/01/2022 è stabilito dal DLgs 32/2021 che il prezzo per la notifica o l’aggiornamento della pratica di una attività registrata è di 20 euro. I versamenti effettuati sui conti correnti di questa ASL dovranno riportare la dicitura “Tariffa forfettaria per la registrazione e per l’aggiornamento”
Riconoscimenti comunitari carni e altri alimenti di origine animale
Riconoscimento comunitario per stabilimenti di produzione e trasformazione alimenti di origine animale (macelli, laboratori di sezionamento, laboratori di produzione tipo salumifici ecc.).
Dal 01.01.2016 l’inoltro delle pratiche di riconoscimento degli stabilimenti deve avvenire per via telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata aslcn2@legalmail.it e, pertanto, la documentazione cartacea rimane presso l’OSA. La gestione delle marche da bollo rimane,di conseguenza, modificata come di seguito descritto:
Al momento del rilascio del Decreto di Riconoscimento da parte della Regione, verrà applicata da parte dell’OSA la seconda marca da bollo sul documento consegnato a mano dal Servizio Veterinario che provvederà altresì ad annullarla con timbro e firma del Veterinario Ufficiale incaricato della notifica.
Dal 01/01/2022 è stabilito dal DLgs 32/2021 un nuovo tariffario per la pratica di riconoscimento (nuova pratica o variazione). Nello specifico:
– 300 euro: Tariffa forfettaria per il riconoscimento, inclusiva delle prime 3 ore di attività del controllo ufficiale e dei sopralluoghi, indipendentemente dal numero di addetti al controllo ufficiale.
– 200 euro: Tariffa forfettaria per l’aggiornamento dell’atto di riconoscimento, inclusiva di 2 ore di attività del controllo ufficiale e dei sopralluoghi, indipendentemente dal numero di addetti al controllo ufficiale.
– 50 euro: Tariffa forfettaria per l’aggiornamento dell’atto di riconoscimento senza sopralluogo.
Le varie tariffe dovranno essere versate sui conti correnti di questa ASL inserendo la dicitura sopra riportata nelle causali.
Rilascio certificati per esportazione carni e altri prodotti di origine animale verso Paesi terzi
L’esportazione verso Paesi terzi di carni e altri prodotti di origine animale è vincolata alla presentazione di certificazione sanitaria al momento di ingresso nel Paese destinatario. I certificati sono rilasciati, su richiesta dell’interessato, dal Servizio veterinario Area B, per quanto di competenza.