Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA)

Attenzione!

D.Lgs.32 2021 – Nuove tariffeper le autorizzazioni, per il riconoscimento, per la registrazione e per i relativi aggiornamenti.

  1.                         Nota della Regione Piemonte – Finanziamento dei controlli ufficiali in materia di sicurezza alimentare. D.Lgs. n. 32 del 2 febbraio 2021
  2.                        Allegato 2 – Sezione 8 – Tariffe per il riconoscimento e per i relativi aggiornamenti e per le autorizzazioni

MODALITA’ DI PAGAMENTO DELLA TARIFFA FORFETTARIA PER LA REGISTRAZIONE E PER L’AGGIORNAMENTO ( SEZ.8 ALL.2 D.Lgs.32/2021) DOVUTA DAGLI OPERATORI DEL SETTORE ALIMENTARE (OSA) A FAVORE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE ASL CN2 ( SIAN )

La tariffa forfettaria prevista dal D.Lgs.32/2021 All.2 Sez.8 per la registrazione e per l’aggiornamento è pari a € 20,00 il codice obbligatorio per i versamenti COD. 7230.

Le modalità di pagamento sono le seguenti:

  •  direttamente agli sportelli del Centro Unico di Prenotazione (CUP) di via Vida, 10 – Alba;
  •  tramite bollettino sul  c.c.p. n° n.11769122  intestato ad A.S.L.CN2 Via Vida, 10 12051 Alba;
  • tramite  IBAN IT89X0306922540100000300027 INTESA SAN PAOLO Filiale di Alba, Viale Vico 5 Intestato a ASL CN2 Alba Bra

La CAUSALE deve essere riportata obbligatoriamente, così come segue:
TARIFFA PER REGISTRAZIONE /AGGIORNAMENTO D.Lgs.32/2021 –  
LA COPIA FOTOSTATICA DELL’ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO DOVRA’ ESSERE ALLEGATA ALLA DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE ALL’ASL  TRAMITE IL SUAP DI RIFERIMENTO DELL’OSA.

Modalità di notifica ai fini della registrazione e della dichiarazione del possesso dei requisiti igienico sanitari previsti dal Reg. (CE) n. 852/2004.

  1. Gli operatori del settore alimentare trasmettono, per ciascun stabilimento, i moduli “Scheda anagrafica”, “Notifica ai fini della registrazione (art. 6 Reg. (CE) 852/2004)”  Allegato A  e, se pertinenti, i moduli “Comunicazione per il subingresso in attività” e/o “Cessazione o sospensione temporanea di attività”, allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) competente, che deve valutare la completezza della documentazione presentata ai sensi dell’art. 5, comma 4 del DPR 160/2010, e provvedere contestualmente a trasmetterla per la registrazione:
    1. all’ASL nella quale si trova la sede operativa dello stabilimento per le attività svolte in sede fissa;
    2. alla/e ASL dove hanno sede i laboratori e/o depositi di alimenti correlati alla vendita su aree pubbliche;
    3. all’ASL dove ha sede legale l’impresa per le attività prive di stabilimento (quali ad esempio il trasporto per conto terzi o l’intermediazione), fermo restando quanto specificato all’ art. 7, punto 1 per la vendita su aree pubbliche.
    4. Le ASL provvedono alla registrazione, ovvero verificano la registrazione presso una banca dati ufficiale tra quelle esistenti e consultabili.

Presupposto della notifica è, che al momento della presentazione, l’esercizio possieda i requisiti minimi prestabiliti dal Regolamento (CE) n. 852/2004 e dalle altre normative pertinenti in funzione dell’attività svolta.

Nei casi di affitto dello stabilimento la notifica deve essere presentata dal soggetto (impresa) che svolge effettivamente l’attività.

La presentazione telematica nei modi di legge al SUAP competente territorialmente assolve l’obbligo previsto dall’art. 6 del Reg. (CE) 852/04 e conferisce all’OSA la possibilità di iniziare l’attività, fatti salvi vincoli temporali previsti da normative diverse ed eventuali casi ostativi che sono comunicati da parte dell’ASL (o da parte di altri Enti) per via telematica al SUAP, e da quest’ultimo trasmessi all’OSA.

Comunicazione dei dati relativi all’impresa alimentare al fine del controllo ufficiale.

Per procedere ad una classificazione del rischio tenendo conto, per quanto possibile, della tipologia dell’attività svolta nonché delle caratteristiche dei singoli stabilimenti, al fine del controllo ufficiale, risulta necessario che l’operatore del settore alimentare (OSA) comunichi all’ASL, per ciascun stabilimento posto sotto il suo controllo, alcuni elementi aggiuntivi ad integrazione di quanto contenuto nell’”Allegato  A – Notifica sanitaria”.

La trasmissione di questi dati si rende necessaria, tra l’altro, per verificare l’obbligo di pagamento delle tariffe previste dal Decreto legislativo n.32 del 2 febbraio 2021.

Pertanto,  contestualmente all’invio del modulo Allegato A “Notifica ai fini della registrazione art. 6 Reg. (CE) 852/2004”,  deve essere trasmesso all’ASL territorialmente competente l’Allegato 2 – Comunicazione dei dati relativi all’impresa alimentare al fine del controllo ufficiale.

Sono esentati dall’invio di tale modello esclusivamente gli operatori del settore alimentare che producono esclusivamente prodotti primari.

L’OSA dovrà conservare copia della “Comunicazione” trasmessa e la ricevuta PEC.

 

Raccolta e commercializzazione di funghi epigei freschi e conservati.

L’art. 2 del DPR 14.07.1995, n. 376 “Regolamento concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione di funghi epigei freschi e conservati” prevede che la vendita dei funghi freschi spontanei sia soggetta ad autorizzazione comunale, rilasciata esclusivamente agli esercenti riconosciuti idonei da parte dell’ASL all’identificazione delle specie fungine commercializzate. L’articolo 19 della Legge n. 241/90 prevede che ogni atto di autorizzazione, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge, o da atti amministrativi a contenuto generale e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo per il rilascio degli atti stessi, sia sostituito da una segnalazione dell’interessato.
L’autorizzazione prevista al citato articolo 2 del DPR 14.07.1995, n. 376 non rientra tra i casi di esclusione dall’applicazione della norma, pertanto anche l’autorizzazione prevista dal DPR n. 376/1995 é sostituita da una SCIA, da trasmettere tramite il SUAP al Sindaco.
Pertanto al fine della semplificazione delle diverse segnalazioni, per ottemperare a quanto disposto dall’art. 2 del DPR n. 376/95, nel caso della commercializzazione di funghi freschi spontanei,   coloro che sono soggetti sia alla notifica sanitaria sia agli obblighi previsti dall’art. 2 del DPR 376/95 possono trasmettere la notifica ai sensi del Reg. (CE) n. 852/2004 corredata dalla modulistica di cui all’allegato 6 della Determinazione Dirigenziale n. 362 del 31.05.2017 e dalla documentazione prevista dalla determinazione medesima.

L’allegato 6 deve essere trasmesso, da parte del SUAP, anche al Comune perché la vendita dei funghi freschi epigei spontanei, in applicazione del DPR 376/95, deve essere segnalata anche al Sindaco.

        

ASL CN2