Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA)

Chi vuole aprire, modificare o chiudere un’attività che tratta alimenti deve presentare una SCIA Alimentare – cioè una Segnalazione Certificata di Inizio Attività.

È un obbligo previsto dal Regolamento Europeo 852/2004, e serve a comunicare all’ASL l’avvio o le modifiche dell’attività. La SCIA deve essere effettuata per ogni stabilimento posto sotto il proprio controllo, che esegua una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione, trasporto, magazzinaggio, somministrazione e/o vendita di alimenti.

Restano esclusi dalla notifica quegli stabilimenti soggetti all’obbligo di riconoscimento previsto dalla normativa dell’Unione Europea.

La SCIA va presentata in questi casi:

  • Apertura (avvio attività);
  • Subingresso / Variazione ragione sociale / Codice Fiscale / P.iva
  • Modifica tipologia di attività;
  • Cessazione o sospensione temporanea dell’attività.

Con la presentazione della SCIA, l’operatore alimentare dichiara di possedere i requisiti igienico-sanitari previsti dal Regolamento (CE) 852/2004 e dalle altre normative collegate, in base al tipo di attività svolta. Una volta inviata correttamente, la SCIA consente di iniziare l’attività, salvo eventuali comunicazioni da parte dell’ASL o di altri enti.

La SCIA si presenta in modalità telematica, tramite lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune dove si trova lo stabilimento, utilizzando l’apposita modulistica riportata qui sotto.

AVVIO O MODIFICA DELL’ATTIVITÀ

In caso di avvio di una nuova attività o di modifica della tipologia di attività esistente, l’operatore del settore alimentare (OSA) è tenuto a trasmettere, tramite il SUAP:

  • la Notifica Sanitaria (Allegato A)
  • la Scheda anagrafica

In caso di modifica della tipologia di attività l’operatore del settore alimentare (OSA) deve riepilogare nell’”All. A – Notifica sanitaria” tutte le tipologie produttive che intende esercitare nello stabilimento; le casistiche indicate nel riquadro 3 devono corrispondere a tutte le attività che l’OSA eserciterà e che saranno oggetto di controllo ufficiale.

Contestualmente, tramite indirizzo PEC: aslcn2@legalmail.it, deve essere inviata direttamente all’ASL CN2 territorialmente competente la seguente documentazione:

  • la “Comunicazione dei dati relativi all’impresa alimentare ai fini del controllo ufficiale” (ai sensi dell’art. 6 del Reg. (CE) 852/2004 – Allegato 2 della D.D. 30 ottobre 2017, n. 673);

L’operatore del settore alimentare che notifica la propria attività deve mantenere a disposizione dell’autorità competente, oltre al piano di autocontrollo (contenente anche la descrizione aggiornata dell’attività svolta), una planimetria aggiornata dei locali dove si svolge l’attività, con la descrizione degli stessi e le indicazioni relative allo svolgimento del processo produttivo (layout).  Pertanto, per agevolare una corretta registrazione delle imprese alimentari e garantire la completezza delle informazioni, è possibile trasmettere, tramite indirizzo PEC: aslcn2@legalmail.it, direttamente all’ASL CN2 territorialmente competente la seguente documentazione:

  • Planimetria aggiornata dei locali;
  • Relazione tecnica dei locali/impianti/attrezzature inerenti l’attività e la loro l’ubicazione in planimetria utilizzando il modello allegato

In aggiunta, se pertinenti, l’OSA trasmette i seguenti moduli:

  • Comunicazione relativa ai negozi mobili – All. 3
  • Commercializzazione dei funghi epigei spontanei – All. 6.

SUBINGRESSO O CESSAZIONE DELL’ATTIVITÀ

In caso di subingresso o cessazione dell’attività, l’operatore del settore alimentare (OSA) è tenuto a trasmettere, tramite il SUAP:

  • la Notifica Sanitaria (Allegato A)
  • la Scheda anagrafica
  • Comunicazione per il subingresso in attività” o “Cessazione o sospensione temporanea di attività” previsti per le attività produttive e commerciali del comparto alimentare

In caso di subingresso la notifica è effettuata dal nuovo titolare. La responsabilità della veridicità dei dati dichiarati è a carico del nuovo titolare subentrante, cui spetta l’onere di dimostrare, se richiesto, tramite documentazione probante, l’assenso del precedente titolare.

In caso di subingresso e contemporanea modifica della tipologia di attività devono essere barrate entrambe le voci presenti nel modulo “All. A – Notifica sanitaria” e dovranno essere compilati sia il riquadro 2 sia il riquadro 3.

 SPESE PER LA NOTIFICA

La registrazione e l’aggiornamento dell’attività è soggetta al pagamento della tariffa forfettaria indicata nella Sez. 8 – All. 2 del D.Lgs. 32/2021. La tariffa è pari a € 20,00 il codice obbligatorio per i versamenti COD. 7230.

Le modalità di pagamento sono le seguenti:

  •  direttamente agli sportelli del Centro Unico di Prenotazione (CUP) di via Vida, 10 – Alba;
  •  tramite bollettino sul  c.c.p. n° n.11769122  intestato ad A.S.L.CN2 Via Vida, 10 12051 Alba e IBAN collegato IT89F0760110200000011769122;
  • tramite  IBAN IT89X0306922540100000300027 INTESA SAN PAOLO Filiale di Alba, Viale Vico 5 Intestato a ASL CN2 Alba Bra.

La copia fotostatica dell’attestazione di pagamento dovrà essere allegata alla documentazione da trasmettere all’ASL tramite il SUAP di riferimento.

La CAUSALE deve essere riportata obbligatoriamente con il nome della ditta, così come segue:

TARIFFA PER REGISTRAZIONE /AGGIORNAMENTO D.Lgs. 32/2021  –  DITTA…..

INFORMAZIONI

Per ulteriori dettagli è possibile consultare la seguente documentazione:

  • Deliberazione della Giunta Regionale del 2 ottobre 2017, n. 28-5718
  • Determinazione Dirigenziale del 30 ottobre 2017, n. 673

Sono inoltre disponibili le Indicazioni Operative SCIA, in allegato come sintesi della documentazione da trasmettere.

Per richieste di chiarimento o per ricevere informazioni preventive, l’operatore del settore alimentare (OSA) può contattare la Segreteria SIAN ai seguenti recapiti:

  • 0173 316642 – 0173 316613 – 0173 316106
  • sian.alba@aslcn2.it
ASL CN2