Riconoscimento degli stabilimenti ai sensi del Regolamento (CE) n. 852/2004 e del Reg. (UE) n. 210/2013, che producono germogli

Sono soggette a riconoscimento ai sensi del Regolamento (CE) n. 852/2004 le attività di produzione di germogli.

Il riconoscimento regionale richiede il preventivo accertamento della sussistenza delle condizioni igienico-sanitarie e dei requisiti tecnici e gestionali previsti dalla normativa vigente ed in particolare:

  • dal Regolamento (CE) 852/2004 sull’igiene dei prodotti alimentari;
  •  dal Regolamento (UE) n. 208/2013 dell’11.03.2013, recante le prescrizioni in materia di rintracciabilità per i germogli ed i semi destinati alla produzione di germogli;
  •  dal Regolamento (UE) n. 209/2013 dell’11.03.2013 che modifica il Reg. (CE) 2073/2005 per quanto riguarda i criteri microbiologici applicabili ai germogli;
  • dal Regolamento (UE) n. 210/2013 dell’11.03.2013 sul riconoscimento, a norma del Reg. (CE) 852/2004 degli stabilimenti che producono germogli.
  1. Ai fini del riconoscimento, le imprese presentano l’istanza di riconoscimento (in bollo) allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), che provvede a trasmetterla all’ASL.

Una volta ricevuta l’istanza, l’ASL ne verifica la correttezza e la completezza ed effettua entro 30 giorni un sopralluogo ispettivo per verificare la rispondenza dello stabilimento ai requisiti igienico sanitari e strutturali previsti.

Nel caso di accertamento favorevole, l’ASL trasmetterà, per via telematica, il parere (con relativo verbale di sopralluogo), unitamente all’istanza in bollo, alla Regione Piemonte.

I competenti uffici della Regione Piemonte emetteranno l’atto di riconoscimento dell’impresa che verrà trasmessa, tramite il SUAP, all’OSA, all’ASL territorialmente competente, al Comune e al Ministero della Salute.

Nel caso di accertamento non favorevole, l’ASL emetterà un parere motivato con le eventuali prescrizioni necessarie, trasmettendolo, tramite il SUAP, all’OSA.

Al compimento degli opportuni adeguamenti, comunicati dall’impresa tramite il SUAP all’ASL, quest’ultima eseguirà un ulteriore sopralluogo; se il parere sarà favorevole, sarà trasmesso alla Regione Piemonte come prima indicato, se ancora non favorevole, si reitererà la procedura come sopra.

  1. Nel caso di variazioni dell’attività (estensione della produzione/ confezionamento/commercio, variazione della ragione sociale, ecc..) l’operatore del settore alimentare effettuerà una nuova segnalazione secondo le modalità di cui al punto 2.

Sulla base della documentazione, i competenti uffici della Regione Piemonte emetteranno l’atto di riconoscimento dell’impresa.

 

ASL CN2