Certificato sanitario per estradizione salma

Il trasporto funebre da o verso uno Stato estero è regolato, oltre che dal regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria, da accordi internazionali bilaterali o multilaterali

Trasporto cadavere da e per l’estero: procedura

Occorre distinguere tra i paesi non aderenti alla Convenzione di Berlino (R.D.1/7/1937 n.1379) e paesi aderenti ( Austria, Belgio, Cile, Danimarca, Egitto, Francia, Germania, Italia, Messico, Olanda, Portogallo, Rep.Ceca, Romania, Slovacchia, Svizzera, Turchia, Zaire)
Convenzione con Città del Vaticano ( R.D. 16/6/1938 n.1055 )
Convenzioni internazionali in materia di onoranze ai caduti in guerra

Trasporti in paesi aderenti alla Convenzione di Berlino
È necessario il certificato dell’Asl attestante che sono state osservate le disposizioni sulla cassa, di cui agli art. 30 e 32 del dpr 285/90 e in caso di morte dovuta a malattie infettivo-diffusive, anche quanto previsto dagli art. 18 e 25 dello stesso DPR (disposizioni sul trasporto e trattamento). Nel certificato inoltre l’ Asl deve dichiarare l’osservanza alle disposizioni previste dalla Convenzione di Berlino del 10.2.1937

Trasporto in paesi non aderenti alla Convenzione di Berlino
È necessario il certificato dell’Asl attestante che sono state osservate le disposizioni sulla cassa, di cui agli art. 30 e 32 del dpr 285/90, e in caso di morte dovuta a malattie infettivo-diffusive, anche quanto previsto dagli art. 18 e 25 dello stesso DPR (disposizioni sul trasporto e trattamento)

ASL CN2