Autorizzazione al commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e di coadiuvanti di prodotti fitosanitari

L’Autorizzazione al commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti ed alla istituzione e gestione dei relativi depositi e locali è rilasciata dal Sindaco competente per territorio. A tal fine, il legale rappresentante dell’impresa commerciale, dovrà presentare apposita istanza al Sindaco del Comune ove è ubicato l’esercizio o il deposito stesso, utilizzando l’apposito modulo (Domanda per il rilascio di autorizzazione al commercio ed alla vendita dei prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti) ed allegando la documentazione specifica richiesta. L’interessato invierà inoltre, per conoscenza, copia di tutta questa documentazione al Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione dell’ASL competente per territorio, organo demandato alla verifica dell’idoneità dei locali sotto il profilo igienico sanitario.
Il rilascio dell’Autorizzazione da parte del Sindaco avverrà previa acquisizione del parere espresso dal Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione.
Procedura analoga dovrà essere seguita in caso di modifica significativa di locali ed impianti già autorizzati utilizzando il relativo modulo
(Domanda per la modifica significativa locali/impianti nell’ambito di attività già autorizzata per il deposito e vendita dei prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti).

Centri di vacanza per minori – Indicazioni operative per la notifica sanitaria delle attività di preparazione e/o somministrazione di alimenti/pasti

Decreto Legislativo 32/2021 – Nuove tariffe

ATTENZIONE ! INFORMAZIONE IN MATERIA DI FINANZIAMENTO DEI CONTROLLI UFFICIALI

Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2021 n.32 ” Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2017/625 ai sensi dell’art.12 comma 3 lettera g) della Legge 4 ottobre 2019, n.117″, a partire dal 01 gennaio 2022 le disposizioni del D.Lgs.194/08 non saranno più applicate e ci saranno delle variazioni in merito alle modalità e alle quote di versamento della tariffa per il finanziamento dei controlli sanitari.
Per quanto riguarda la Sez.6 dell’All.2 del D.Lgs.32/2021, l’OSA dovrà inviare all’ASL l’autodichiarazione prevista dal modulo 6 dell’All.4 del D.Lgs.32/2021; sarà l’ASL ad applicare la tariffa e ad emettere la richiesta di pagamento.

I versamenti richiesti dall’Asl potranno essere effettuati:

su  C.C.P. DA UTILIZZARE SOLO PER PAGAMENTI SOMME AI SENSI DEL   D.LGS  32/2021

Conto Corrente Postale n° 96340211

IBAN collegato IT31U0760110200000096340211

Intestato a ASL CN2 Alba Bra – Dipartimento Prevenzione

indicando i dati identificativi dell’impresa alimentare, l’attività esercitata e precisando nella causale: D. Lgs.  32/2021 – anno di riferimento – SIAN

Fitofarmaci

Preso atto  della DGR n. 26-3513 del 9 luglio 2021  entrata  in vigore dal 14.08.2021, si segnala che da tale data, in applicazione di quanto previsto all’allegato A, punti 7.1.4 e 7.2.2. della deliberazione stessa, il Settore regionale ” A1712C – Attuazione programmi regionali relativi ai servizi di sviluppo” assumerà la competenza per il rilascio e il rinnovo dei certificati di abilitazione alla vendita dei prodotti fitosanitari.

Manifestazioni temporanee

Sono disponibili da scaricare le Linee Guida e i nuovi modelli di SCIA (Segnalazione Certificata d’Inizio Attività) predisposti dalla Regione Piemonte per le manifestazioni temporanee (fiere, sagre ecc.).

Modalità di notifica ai fini della registrazione delle imprese che operano su aree pubbliche e relativa: Comunicazione negozi mobili

  1. Per le attività finalizzate alla vendita su aree pubbliche di generi alimentari, nonché per tutti i laboratori ed i depositi di alimenti correlati alla vendita su aree pubbliche, la notifica deve essere trasmessa, per il tramite del SUAP, all’ASL dove ha sede il laboratorio correlato all’attività (qualora esistente) o, in assenza del laboratorio, all’ASL dove ha sede il deposito correlato all’attività (qualora esistente). Nel caso in cui l’impresa sia contestualmente titolare di un laboratorio e di un deposito (entrambi correlati all’impresa stessa) allocati in Comuni di ASL diverse, la notifica viene presentata al SUAP dove ha sede il laboratorio e il SUAP provvede a trasmettere la notifica ad entrambe le ASL per la registrazione.

In assenza di laboratorio o di deposito correlati alla vendita su aree pubbliche, la notifica sarà trasmessa al SUAP dove l’impresa ha la sede legale (sede della società o residenza del titolare della ditta individuale) e riguarderà l’attività esercitata con il negozio mobile o con il banco temporaneo.

  1. Nel caso di costruzioni stabili su aree pubbliche, si applicano le modalità di notifica previste per gli esercizi in sede fissa.

 

 Comunicazione relativa ai negozi mobili utilizzati sulle aree pubbliche.

Ogni impresa che opera su aree pubbliche, contestualmente alla prima notifica, è tenuta a comunicare direttamente alle ASL, utilizzando il modello “Allegato 3” ogni negozio mobile (autobanco) utilizzato per la vendita/somministrazione di alimenti deperibili che abbiano necessità di condizionamento termico per la loro conservazione. Pertanto, l’Allegato 3 deve essere trasmesso contestualmente all’invio del modulo Allegato A “Notifica ai fini della registrazione (art. 6 Reg. (CE) 852/2004)” approvato con DGR 2 ottobre 2017, n. 28-5718. L’OSA dovrà conservare copia della “Comunicazione” trasmessa e la ricevuta PEC.

L’OSA è tenuto a comunicare l’acquisto/il noleggio di altri negozi mobili o la cessazione di ogni negozio mobile precedentemente segnalato.

L’OSA dovrà inserire nel proprio piano di autocontrollo, per ogni negozio mobile, l’indicazione delle caratteristiche tecniche del mezzo.

Riconoscimento degli stabilimenti ai sensi del Regolamento (CE) n. 852/2004 e del Reg. (UE) n. 210/2013, che producono germogli

Sono soggette a riconoscimento ai sensi del Regolamento (CE) n. 852/2004 le attività di produzione di germogli.

Il riconoscimento regionale richiede il preventivo accertamento della sussistenza delle condizioni igienico-sanitarie e dei requisiti tecnici e gestionali previsti dalla normativa vigente ed in particolare:

  • dal Regolamento (CE) 852/2004 sull’igiene dei prodotti alimentari;
  •  dal Regolamento (UE) n. 208/2013 dell’11.03.2013, recante le prescrizioni in materia di rintracciabilità per i germogli ed i semi destinati alla produzione di germogli;
  •  dal Regolamento (UE) n. 209/2013 dell’11.03.2013 che modifica il Reg. (CE) 2073/2005 per quanto riguarda i criteri microbiologici applicabili ai germogli;
  • dal Regolamento (UE) n. 210/2013 dell’11.03.2013 sul riconoscimento, a norma del Reg. (CE) 852/2004 degli stabilimenti che producono germogli.
  1. Ai fini del riconoscimento, le imprese presentano l’istanza di riconoscimento (in bollo) allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), che provvede a trasmetterla all’ASL.

Una volta ricevuta l’istanza, l’ASL ne verifica la correttezza e la completezza ed effettua entro 30 giorni un sopralluogo ispettivo per verificare la rispondenza dello stabilimento ai requisiti igienico sanitari e strutturali previsti.

Nel caso di accertamento favorevole, l’ASL trasmetterà, per via telematica, il parere (con relativo verbale di sopralluogo), unitamente all’istanza in bollo, alla Regione Piemonte.

I competenti uffici della Regione Piemonte emetteranno l’atto di riconoscimento dell’impresa che verrà trasmessa, tramite il SUAP, all’OSA, all’ASL territorialmente competente, al Comune e al Ministero della Salute.

Nel caso di accertamento non favorevole, l’ASL emetterà un parere motivato con le eventuali prescrizioni necessarie, trasmettendolo, tramite il SUAP, all’OSA.

Al compimento degli opportuni adeguamenti, comunicati dall’impresa tramite il SUAP all’ASL, quest’ultima eseguirà un ulteriore sopralluogo; se il parere sarà favorevole, sarà trasmesso alla Regione Piemonte come prima indicato, se ancora non favorevole, si reitererà la procedura come sopra.

  1. Nel caso di variazioni dell’attività (estensione della produzione/ confezionamento/commercio, variazione della ragione sociale, ecc..) l’operatore del settore alimentare effettuerà una nuova segnalazione secondo le modalità di cui al punto 2.

Sulla base della documentazione, i competenti uffici della Regione Piemonte emetteranno l’atto di riconoscimento dell’impresa.

 

Riconoscimento degli stabilimenti ai sensi del Regolamento (CE) n. 852/2004 per l’attività di attività di produzione, commercializzazione e deposito di additivi alimentari, aromi ed enzimi

1. Sono soggette a riconoscimento ai sensi del Regolamento (CE) n. 852/2004 le attività di produzione, commercializzazione e deposito ai fini della commercializzazione degli additivi alimentari, degli aromi ed enzimi;

Il riconoscimento regionale richiede il preventivo accertamento, in funzione dell’attività svolta, della sussistenza delle condizioni igienico-sanitari e dei requisiti tecnici previsti:

– dai Regolamenti (CE) 852/2004 sull’igiene dei prodotti alimentari;
– dalle specifiche normative di settore (DPR 514/1997, D.M. 5/2/1999, Reg. (CE) 1332/2008).

2. Ai fini del riconoscimento, le imprese presentano l’istanza di riconoscimento (in bollo) allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), che provvederà a trasmetterla all’ASL.

Una volta ricevuta l’istanza, l’ASL ne verifica la correttezza e la completezza ed effettua entro 30 giorni un sopralluogo ispettivo per verificare la rispondenza dello stabilimento ai requisiti igienico sanitari e strutturali previsti.

Nel caso di accertamento favorevole, l’ASL trasmetterà, per via telematica, il parere (con relativo verbale di sopralluogo), unitamente all’istanza in bollo, alla Regione Piemonte.

I competenti uffici della Regione Piemonte emetteranno l’atto di riconoscimento dell’impresa che verrà trasmessa, tramite il SUAP, all’OSA, all’ASL territorialmente competente, al Comune e al Ministero della Salute.

Nel caso di accertamento non favorevole, l’ASL emetterà un parere motivato con le eventuali prescrizioni necessarie, trasmettendolo, tramite il SUAP, all’OSA.

Al compimento degli opportuni adeguamenti, comunicati dall’impresa tramite il SUAP all’ASL, quest’ultima eseguirà un ulteriore sopralluogo; se il parere sarà favorevole, sarà trasmesso alla Regione Piemonte come prima indicato, se ancora non favorevole, si reitererà la procedura come sopra.

3. Nel caso di variazioni dell’attività (estensione della produzione/ confezionamento/commercio, variazione della ragione sociale, ecc..) l’operatore del settore alimentare effettuerà una nuova segnalazione secondo le modalità di cui al punto 2.

Sulla base della documentazione, i competenti uffici della Regione Piemonte emetteranno l’atto di riconoscimento dell’impresa.

Riconoscimento degli stabilimenti ai sensi del Regolamento (CE) n. 852/2004 per l’attività di produzione e/o confezionamento di alimenti destinati ad una alimentazione particolare, di integratori alimentari e di alimenti addizionati di vitamine e/o minerali

Il riconoscimento regionale richiede il preventivo accertamento, in funzione dell’attività svolta, della sussistenza delle condizioni igienico-sanitari e dei requisiti tecnici previsti:

  1. dai Regolamenti (CE) 852/2004 e (CE) 853/2004 sull’igiene dei prodotti alimentari;
  2. dalle specifiche normative di settore (Reg. (UE) 609/2013; D.L.vo 111/1992; Dir. 2002/46/CE, attuata dal D.L.vo 169/2004; Reg. (CE) 1925/2006; Dir. 2006/141/CE e s.m.i. e Reg. (UE) 127/2016; Dir. 2006/125/CE; Dir. 99/21/CE e Reg. (UE) 128/2016; Dir. 98/8/CE; ecc..

Ai fini del riconoscimento, le imprese presentano l’istanza di riconoscimento (in bollo) allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), che provvede a trasmetterla all’ASL.

Una volta ricevuta l’istanza, l’ASL ne verifica la correttezza e la completezza ed effettua entro 30 giorni un sopralluogo ispettivo per verificare la rispondenza dello stabilimento ai requisiti igienico sanitari e strutturali previsti.

Nel caso di accertamento favorevole, l’ASL trasmetterà, per via telematica, il parere (con relativo verbale di sopralluogo), unitamente all’istanza in bollo, alla Regione Piemonte.

I competenti uffici della Regione Piemonte emetteranno l’atto di riconoscimento dell’impresa che verrà trasmessa, tramite il SUAP, all’OSA, all’ASL territorialmente competente, al Comune e al Ministero della Salute.

Nel caso di accertamento non favorevole, l’ASL emetterà un parere motivato con le eventuali prescrizioni necessarie, trasmettendolo, tramite il SUAP, all’OSA.

Al compimento degli opportuni adeguamenti, comunicati dall’impresa tramite il SUAP all’ASL, quest’ultima eseguirà un ulteriore sopralluogo; se il parere sarà favorevole, sarà trasmesso alla Regione Piemonte come prima indicato, se ancora non favorevole, si reitererà la procedura come sopra.

  1. Nel caso di variazioni dell’attività (estensione della produzione/ confezionamento/commercio, variazione della ragione sociale, ecc..) l’operatore del settore alimentare effettuerà una nuova segnalazione secondo le modalità di cui al punto 2.

Sulla base della documentazione, i competenti uffici della Regione Piemonte emetteranno l’atto di riconoscimento dell’impresa.

Rilascio certificati per esportazione prodotti alimentari di origine non animale verso Paesi terzi

Gli Operatori del Settore Alimentare (O.S.A.) che intendono esportare verso Paesi extra UE:

– Alimenti e bevande di origine non animale
– Materiali destinati al contatto con alimenti (MOCA)
devono presentare al Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione (SIAN) l’istanza utilizzando il modello disponibile in questa sezione.

Il certificato/attestato viene rilasciato in formato cartaceo con firma autografa e deve essere ritirato presso gli uffici di Via Vida n. 10 – 12051 Alba (CN) dal titolare/legale rappresentante dell’azienda o da un suo delegato.

In caso di delega è obbligatorio presentare uno dei seguenti moduli:
MOD 5 – delega per il ritiro di un singolo certificato/attestato
MOD 6 – atto di delega con validità continuativa (fino a revoca formale)

Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA)

Chi vuole aprire, modificare o chiudere un’attività che tratta alimenti deve presentare una SCIA Alimentare – cioè una Segnalazione Certificata di Inizio Attività.

È un obbligo previsto dal Regolamento Europeo 852/2004, e serve a comunicare all’ASL l’avvio o le modifiche dell’attività. La SCIA deve essere effettuata per ogni stabilimento posto sotto il proprio controllo, che esegua una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione, trasporto, magazzinaggio, somministrazione e/o vendita di alimenti.

Restano esclusi dalla notifica quegli stabilimenti soggetti all’obbligo di riconoscimento previsto dalla normativa dell’Unione Europea.

La SCIA va presentata in questi casi:

  • Apertura (avvio attività);
  • Subingresso / Variazione ragione sociale / Codice Fiscale / P.iva
  • Modifica tipologia di attività;
  • Cessazione o sospensione temporanea dell’attività.

Con la presentazione della SCIA, l’operatore alimentare dichiara di possedere i requisiti igienico-sanitari previsti dal Regolamento (CE) 852/2004 e dalle altre normative collegate, in base al tipo di attività svolta. Una volta inviata correttamente, la SCIA consente di iniziare l’attività, salvo eventuali comunicazioni da parte dell’ASL o di altri enti.

La SCIA si presenta in modalità telematica, tramite lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune dove si trova lo stabilimento, utilizzando l’apposita modulistica riportata qui sotto.

AVVIO O MODIFICA DELL’ATTIVITÀ

In caso di avvio di una nuova attività o di modifica della tipologia di attività esistente, l’operatore del settore alimentare (OSA) è tenuto a trasmettere, tramite il SUAP:

  • la Notifica Sanitaria (Allegato A)
  • la Scheda anagrafica

In caso di modifica della tipologia di attività l’operatore del settore alimentare (OSA) deve riepilogare nell’”All. A – Notifica sanitaria” tutte le tipologie produttive che intende esercitare nello stabilimento; le casistiche indicate nel riquadro 3 devono corrispondere a tutte le attività che l’OSA eserciterà e che saranno oggetto di controllo ufficiale.

Contestualmente, tramite indirizzo PEC: aslcn2@legalmail.it, deve essere inviata direttamente all’ASL CN2 territorialmente competente la seguente documentazione:

  • la “Comunicazione dei dati relativi all’impresa alimentare ai fini del controllo ufficiale” (ai sensi dell’art. 6 del Reg. (CE) 852/2004 – Allegato 2 della D.D. 30 ottobre 2017, n. 673);

L’operatore del settore alimentare che notifica la propria attività deve mantenere a disposizione dell’autorità competente, oltre al piano di autocontrollo (contenente anche la descrizione aggiornata dell’attività svolta), una planimetria aggiornata dei locali dove si svolge l’attività, con la descrizione degli stessi e le indicazioni relative allo svolgimento del processo produttivo (layout).  Pertanto, per agevolare una corretta registrazione delle imprese alimentari e garantire la completezza delle informazioni, è possibile trasmettere, tramite indirizzo PEC: aslcn2@legalmail.it, direttamente all’ASL CN2 territorialmente competente la seguente documentazione:

  • Planimetria aggiornata dei locali;
  • Relazione tecnica dei locali/impianti/attrezzature inerenti l’attività e la loro l’ubicazione in planimetria utilizzando il modello allegato

In aggiunta, se pertinenti, l’OSA trasmette i seguenti moduli:

  • Comunicazione relativa ai negozi mobili – All. 3
  • Commercializzazione dei funghi epigei spontanei – All. 6.

SUBINGRESSO O CESSAZIONE DELL’ATTIVITÀ

In caso di subingresso o cessazione dell’attività, l’operatore del settore alimentare (OSA) è tenuto a trasmettere, tramite il SUAP:

  • la Notifica Sanitaria (Allegato A)
  • la Scheda anagrafica
  • Comunicazione per il subingresso in attività” o “Cessazione o sospensione temporanea di attività” previsti per le attività produttive e commerciali del comparto alimentare

In caso di subingresso la notifica è effettuata dal nuovo titolare. La responsabilità della veridicità dei dati dichiarati è a carico del nuovo titolare subentrante, cui spetta l’onere di dimostrare, se richiesto, tramite documentazione probante, l’assenso del precedente titolare.

In caso di subingresso e contemporanea modifica della tipologia di attività devono essere barrate entrambe le voci presenti nel modulo “All. A – Notifica sanitaria” e dovranno essere compilati sia il riquadro 2 sia il riquadro 3.

 SPESE PER LA NOTIFICA

La registrazione e l’aggiornamento dell’attività è soggetta al pagamento della tariffa forfettaria indicata nella Sez. 8 – All. 2 del D.Lgs. 32/2021. La tariffa è pari a € 20,00 il codice obbligatorio per i versamenti COD. 7230.

Le modalità di pagamento sono le seguenti:

  •  direttamente agli sportelli del Centro Unico di Prenotazione (CUP) di via Vida, 10 – Alba;
  •  tramite bollettino sul  c.c.p. n° n.11769122  intestato ad A.S.L.CN2 Via Vida, 10 12051 Alba e IBAN collegato IT89F0760110200000011769122;
  • tramite  IBAN IT89X0306922540100000300027 INTESA SAN PAOLO Filiale di Alba, Viale Vico 5 Intestato a ASL CN2 Alba Bra.

La copia fotostatica dell’attestazione di pagamento dovrà essere allegata alla documentazione da trasmettere all’ASL tramite il SUAP di riferimento.

La CAUSALE deve essere riportata obbligatoriamente con il nome della ditta, così come segue:

TARIFFA PER REGISTRAZIONE /AGGIORNAMENTO D.Lgs. 32/2021  –  DITTA…..

INFORMAZIONI

Per ulteriori dettagli è possibile consultare la seguente documentazione:

  • Deliberazione della Giunta Regionale del 2 ottobre 2017, n. 28-5718
  • Determinazione Dirigenziale del 30 ottobre 2017, n. 673

Sono inoltre disponibili le Indicazioni Operative SCIA, in allegato come sintesi della documentazione da trasmettere.

Per richieste di chiarimento o per ricevere informazioni preventive, l’operatore del settore alimentare (OSA) può contattare la Segreteria SIAN ai seguenti recapiti:

  • 0173 316642 – 0173 316613 – 0173 316106
  • sian.alba@aslcn2.it
ASL CN2