animali_esotici

L’articolo 2 della Legge regionale n. 6 del 18 febbraio 2010 definisce gli animali esotici: “specie animali delle quali non esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà sul territorio nazionale facenti parte della fauna selvatica esotica.”

L’articolo 1 della stessa legge recita:“La Regione Piemonte tutela il benessere degli animali esotici presenti a vario titolo sul territorio regionale garantisce loro le migliori condizioni di vita possibile compatibilmente con il loro stato di cattività, ne regolamenta la detenzione, l’allevamento ed il commercio e informa la popolazione sulle caratteristiche, le necessità e lo stato di conservazione delle varie specie.”

La detenzione di specie esotiche deve essere ponderata e valutata in tutte le sue possibili implicazioni. Essa comporta problematiche ben diverse rispetto a quelle che si possono avere con gli animali domestici.

Gli esotici necessitano di cure particolarmente attente per quanto riguarda:

    • l’ambiente che deve avere precise caratteristiche di temperatura, luce, umidità, forma e dimensione;
    • l’alimentazione e la gestione che sono specifiche e differenti tra una specie e l’altra (anche affini);
    • Inoltre sono da considerare il rapido accrescimento, la longevità di alcune specie (tartarughe, pappagalli,…) e la scarsa, o difficilmente interpretabile, interazione con l’uomo. Infatti gli animali esotici, in genere, hanno un “linguaggio” meno immediato rispetto ai domestici, per cui perfino situazioni di estremo disagio sono di difficile interpretazione.

Si ricorda il divieto di detenzione di animali che costituiscono pericolo per la salute e l’incolumità pubblica.

Autorizzazione alla detenzione

I possessori di animali esotici sono tenuti a compilare la domanda di autorizzazione alla detenzione da parte del Sindaco del Comune in cui intendono detenerli e consegnarla al Servizio Veterinario dell’Asl territorialmente competente per il relativo inoltro.

La domanda deve essere:

    • corredata dalle certificazioni e dagli atti che consentano la identificazione degli animali e ne dimostrino la legittima provenienza.
    • presentata dal possessore entro 8 giorni dal momento in cui ha avuto inizio la detenzione o dalla nascita dell’animale in stato di cattività.
    • l’autorizzazione alla detenzione è nominale ed è rilasciata esclusivamente al legittimo possessore dell’animale.

Autorizzazione al commercio

L’allevamento ed il commercio di animali esotici sono subordinati al rilascio di apposita autorizzazione del Sindaco del Comune in cui l’attività si svolge comunicata, per il tramite del Servizio Veterinario dell’Asl territorialmente competente, con le stesse modalità per la detenzione.

Alla domanda devono essere allegati:

    • relazione tecnica sulle modalità di detenzione delle specie di animali che si intendono commercializzare;
    • planimetria dei locali adibiti al ricovero ed al commercio degli animali;
    • certificato di iscrizione alla Camera di Commercio del richiedente;

I commercianti e gli allevatori di tali animali devono tenere un apposito registro di carico e scarico delle movimentazioni degli animali commercializzati.
In caso di cessazione dell’attività dovrà pervenire segnalazione al Sindaco entro 30 giorni.

Rilascio delle autorizzazioni

    • Le autorizzazioni sono rilasciate dal Sindaco in seguito a istruttoria e parere favorevole del Servizio Veterinario dell’ Asl competente per territorio e previo nulla osta della Commissione regionale richiesto tramite il Servizio Veterinario.
    • Nella fase istruttoria, spetta al Servizio veterinario accertare: la conoscenza, da parte del possessore degli animali, delle principali nozioni di zoologia, etologia ed igiene, indispensabili per il corretto governo degli animali oggetto della domanda di autorizzazione.
    • che i ricoveri e/o le aree destinati agli animali possiedano requisiti strutturali ed igienico-sanitari rapportati alle esigenze degli animali da detenersi e forniscano garanzie idonee alla prevenzione di rischi ed incidenti alle persone.

Agli animali devono comunque essere sempre garantite le seguenti condizioni:

a) possibilità di movimento anche con l’arricchimento ambientale delle strutture di detenzione al fine di evitare comportamenti stereotipati;
b) confortevole area di riposo;
c) isolamento da rumori troppo forti o tali da essere lesivi dell’apparato uditivo;
d) non vicinanza con animali competitori;
e) assenza di qualsiasi forma di costrizione se non per brevi periodi e per la tutela della salute dell’animale;
f) alimentazione idonea alla specie, alla salute ed età degli animali.

Occorre inoltre denunciare al Sindaco, entro otto giorni, la morte o l’alienazione per qualsiasi causa degli animali detenuti.

Gli animali esotici detenuti a qualsiasi titolo e per qualsiasi scopo, sono soggetti alla vigilanza veterinaria esercitata dall’ASL competente per territorio. Sono fatte salve tutte le disposizioni inerenti la vigilanza sulla legale detenzione delle specie esotiche, di competenza del Corpo forestale dello Stato.

I veterinari dell’ASL CN2, per quanto di competenza, sono a disposizione per chiarire i dubbi di coloro che intendano detenere animali esotici.

Convenzione Cites

Nell’anno 1997 è entrata in vigore la convenzione CITES che regolamenta il commercio internazionale delle specie di flora e fauna selvatiche minacciate di estinzione. La CITES distingue le specie tutelate in base al grado di pericolo di estinzione e le suddivide in tre elenchi (Appendici allegate al testo della Convenzione):

    • appendice I: specie minacciate di estinzione (pappagalli, rapaci,coccodrilli ecc.)
    • appendice II: specie che pur non essendo minacciate di estinzione potrebbero esserlo in futuro se il loro commercio non fosse sottoposto ad una stretta regolamentazione
    • appendice III: specie di cui il commercio è regolamentato su richiesta dei singoli Stati che intendono tutelare quella specie

La Commissione scientifica Cites:

    • fornisce pareri su tutte le richieste di importazione ed esportazione da e per l’Italia di esemplari di specie elencate nelle Appendici CITES e nei Regolamenti Comunitari;
    • inoltra l’autorizzazione all’emissione di certificati di nascita in cattività per permettere l’eventuale commercializzazione o cessione della prole nata da specie incluse nell’allegato A del Reg. 338/97, detenuti regolarmente e non attualmente commerciabili;
    • verifica l’adeguatezza delle strutture atte ad alloggiare e mantenere stabilmente esemplari vivi delle specie contenute nell’Appendice I della Convenzione ed allegato A del Reg. CE;
    • raccoglie ed analizza le informazioni sullo stato biologico delle specie nel loro paese d’origine;
    • esamina le proposte di emendamento delle Appendici CITES presentate alla Conferenza delle parti;
    • controlla lo stato in natura delle specie appartenenti alla fauna italianaed i dati relativi all’esportazione allo scopo di raccomandare opportune misure.

Per informazioni sulle specie comprese nelle appendici, che cambiano nel tempo, consultare il sito: www.cites.org

ASL CN2