All’art. I, comma 2, il Dpcm 28/02/2003 recita:
Ai fini del presente accordo, si intende per “animale da compagnia”:
ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto, dall’uomo, per compagnia o affezione senza fini produttivi o alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all’uomo, come il cane per disabili, gli animali da pet-therapy, da riabilitazione, e impiegati nella pubblicità.
Gli animali selvatici non sono considerati animali da compagnia.
Da un’analisi letterale del testo, si può evincere che anche i soggetti di origine non domestica introdotti nelle case di città, in quanto evidentemente “destinati ad essere tenuti dall’uomo” per fini diversi da quelli produttivi o alimentari, possono essere considerati animali da compagnia, pur se non convenzionalmente raffigurati come da sempre “vicini” all’uomo e mantenuti sostanzialmente “in cattività”.
Un’altra peculiare modalità di identificazione dell’animale da compagnia si ricava dal Regolamento n. 998/2003/Ce, che disciplina la movimentazione di animali per finalità non commerciali.
In esso, lo si intende semplicemente come il soggetto accompagnato da una persona fisica che non abbia interesse a ricavarne qualsivoglia profitto, prescindendo da ogni espresso riferimento all’affezione o a un legame di natura emozionale.
Ai fini della sua applicazione, il Regolamento individua le specie: