Il datore di lavoro è definito come “il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest‚ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall’organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell’ubicazione e dell’ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l’attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l’organo di vertice medesimo.
Il dirigente è definito come persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa.
Il datore di lavoro, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 81/2008, non può delegare le seguenti attività:
1. la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’articolo 28 (valutazione dei rischi)
2. la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.
Il datore di lavoro e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono, ai sensi dell’art. 18, comma 1, del D.Lgs. 81/2008:
a) nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo; b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione
dell’emergenza;
b-bis) individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza di cui all’ articolo 19 . I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l’emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività;
c) nell’affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;
e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
f) richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;
g-bis) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;
h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;
m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), anche su supporto informatico come previsto dall’art. 53, comma 5, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r). Il documento è consultato esclusivamente in azienda;
p) elaborare il documento di cui all’articolo 26, comma 3, e, su richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l’ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
r) comunicare in via telematica all’INAIL o all’IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all’art. 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni. L’obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a 3 giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui alltr. 53 del DPR 1124/1965;
s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all’articolo 50;
t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all’articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell’attività, alle dimensioni dell’azienda o dell’unità produttiva, e al numero delle persone presenti;
u) nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro;
v) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all’articolo 35;
z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
aa) comunicare in via telematica all’INAIL e all’IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all’art. 8 in caso di nuova elezione e designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione l’obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentati dei lavoratori già eletti o designati;
bb) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.
Il datore di lavoro fornisce al Servizio di Prevenzione e Protezione ed al Medico Competente informazioni in merito a:
a) la natura dei rischi
b) l’organizzazione del lavoro, la programmazione e l’attuazione delle misure preventive e protettive
c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi
d) i dati di cui al comma 1, lettera r e quelli relativi alle malattie professionali
e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza
Il Datore di Lavoro dell’ASL CN2 è la Dott.ssa Paola MALVASIO (Direttore Generale).
Telefono: 0172 1408040
c/o Sede legale e amministrativa ASL CN2
Via Vida, 10 – 12051 Alba (Cn)
I Dirigenti ai sensi del D.lgs. 81/08 e s.m.i. nell’Asl Cn2 Alba-Bra sono:
E’ definito come “persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende all’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”.
I preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono, ai sensi dell’art. 19 comma 1, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.:
a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
c) richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
f) segnalare tempestivamente al Datore di Lavoro o al Dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
f-bis) in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate;
g) frequentare appositi corsi di formazione.
Possono essere individuati quali Preposti per il personale della Dirigenza (di area amministrativa, sanitaria, tecnica, professionale, medica e veterinaria):
Possono essere individuati quali Preposti per il personale di Comparto:
Come Preposto può essere altresì individuato:
Possono essere individuati più Preposti all’interno della medesima struttura: in particolare, nelle strutture con più sedi/settori deve essere individuato – ove possibile – un Preposto per ciascuna sede/settore. In assenza di operatori rientranti nelle definizioni sopra elencate, i destinatari della presente possono individuare sé stessi come Preposti.
Il legislatore definisce lavoratore la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.
Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente stesso; l’associato in partecipazione di cui all’articolo 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il volontario che effettua il servizio civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni.
L’art. 20 comma 1 del D.Lgs 81/2008 prevede che ogni lavoratore debba prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
I lavoratori in particolare devono (comma 2):
a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti , all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i miscele pericolose, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.
Al Medico Competente sono demandati i compiti di cui all’art. 25 del D.Lgs. 81/2008.
Tale figura non è di nuova introduzione: già la normativa del 1956 la prevedeva per effettuare le visite mediche preventive e periodiche ai lavoratori esposti a determinati fattori di rischio.
Le nuove disposizioni di legge la riprendono fornendole una connotazione innovativa, con compiti ampliati e con l’attribuzione di un ruolo più attivo e propositivo.
Per ricoprire tale ruolo è necessaria la specializzazione in Medicina del Lavoro o in specializzazioni analoghe. Il Medico Competente può essere un dipendente di una struttura pubblica, un libero professionista o un dipendente del Datore di Lavoro.
Il Medico Competente, ai sensi dell’art. 25, comma 1:
a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all’attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di “promozione della salute, secondo i principi della responsabilità sociale”;
b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati c) istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l’esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente;
d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell’incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003 n.196, e con salvaguardia del segreto professionale;
e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartelle sanitaria e di rischio e, gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima. l’originale della cartelle sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003, da parte del datore di lavoro, per almeno 10 anni, salvo diverso termine previsto da altre disposizioni;
f) [lettera soppressa dal Decreto Legislativo 3 agosto 2009 n. 106]
g) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l’esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
h) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
i) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all’articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
l) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall’annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
m) partecipa alla programmazione del controllo dell’esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;
n) comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all’articolo 38 al Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto n-bis) in caso di impedimento per gravi e motivate ragioni, comunica per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 38, per l’adempimento degli obblighi di legge durante il relativo intervallo temporale specificato.
Il Medico Competente dell’ASL CN2 è la Dott.ssa Silvia AMANDOLA.
Telefono: 0172 140.8943 (Ospedale di Verduno)
Al Medico autorizzato sono demandati parte dei compiti previsti dal Decreto Legislativo 101/2020 e s.m.i., in materia di sorveglianza sanitaria per esposizione a radiazioni ionizzanti. E’ anche il Medico responsabile della sorveglianza medica dei lavoratori esposti al rischio da radiazioni ionizzanti classificati come lavoratori esposti di categoria “A”. La sorveglianza medica sui lavoratori esposti classificati in Categoria “B”, oltre che dal Medico autorizzato, può essere effettuata anche dal Medico competente.
Il Medico Autorizzato dell’ASL CN2 è il Dott. Domenico MUSTO.
Telefono: 0172 140.8298 (Ospedale di Verduno)
L’Esperto di Radioprotezione è una delle figure previste dal nuovo D.Lgs. 101/2020, relativo alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alla radiazioni ionizzanti (figura equivalente all’Esperto Qualificato di cui al vecchio D.Lgs. 230/95).
L’Esperto di Radioprotezione è la persona, incaricata dal Datore di Lavoro, che possiede le cognizioni, la formazione e l’esperienza necessarie per gli adempimenti di cui all’art. 130 del D.Lgs. 101/2020. Le capacità e i requisiti professionali dell’Esperto di Radioprotezione sono disciplinate dall’art. 129 del D.Lgs. 101/2020.
Secondo quanto previsto dall’art. 130 del D-Lgs. 101/2020, l’Esperto di Radioprotezione nell’esercizio della sorveglianza fisica per conto del datore di lavoro:
a) effettua la valutazione di radioprotezione di cui all’articolo 109 e fornisce indicazioni al datore di lavoro sull’attuazione dei compiti di cui al comma 6 del predetto articolo a esclusione di quelli di cui alle lettere e) e g);
b) effettua l’esame e la verifica delle attrezzature, dei dispositivi di protezione e dei mezzi di misura […]
c) effettua una sorveglianza ambientale di radioprotezione nelle zone controllate e sorvegliate, e, ove appropriato, nelle zone con esse confinanti;
d) procede alla valutazione delle dosi e delle introduzioni di radionuclidi relativamente ai lavoratori […];
e) verifica che il personale di cui all’articolo 128, comma 2, impieghi in maniera corretta gli strumenti e i mezzi di misura e svolga le attività delegate secondo le procedure definite;
f) svolge l'attività di sorveglianza sullo smaltimento dei materiali che soddisfano le condizioni di allontanamento previste dal presente decreto;
g) assiste, nell’ambito delle proprie competenze, il datore di lavoro:
– nella predisposizione dei programmi di sorveglianza individuale nonché nella individuazione delle tecniche di dosimetria personale appropriate;
– nella predisposizione del programma di garanzia della qualità finalizzato alla radioprotezione dei lavoratori e degli individui della popolazione, attraverso la redazione di procedure e istruzioni di lavoro che rendano efficace ed efficiente l’organizzazione radioprotezionistica adottata;
– nella predisposizione del programma di monitoraggio ambientale connesso all’esercizio della pratica;
– nella predisposizione delle procedure per la gestione di rifiuti radioattivi;
– nella predisposizione delle procedure di prevenzione di inconvenienti e di incidenti;
– nella pianificazione e risposta nelle situazioni di emergenza;
– nella definizione dei programmi di formazione e aggiornamento dei lavoratori;
– nell’esame e nell’analisi degli infortuni, delle situazioni incidentali e nell’adozione delle azioni di rimedio appropriate;
– nell’Individuazione delle condizioni di lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza e in periodo di allattamento;
L’Esperto di Radioprotezione dell’ASL CN2 è il Dott. Francesco LUCIO.
Telefono: 0172 140.8528 (Ospedale di Verduno)
Sono definiti come la persona, ovvero le persone, elette o designate dai lavoratori stessi, per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e sicurezza durante il lavoro.
Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno.
Ai sensi dell’art. 50, comma 1, del D.Lgs. 81/2008 il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:
a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni
b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva
c) è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente
d) è consultato in merito all’organizzazione della formazione di cui all’articolo 37
e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali
f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza
g) riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall’articolo 37
h) promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori
i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito
l) partecipa alla riunione periodica di cui all’articolo 35
m) fa proposte in merito alla attività di prevenzione
n) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività
o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza dell’Asl Cn2 (Deliberazione n. 353 del 10/06/2022) sono:
Sono i lavoratori designati dal Datore di Lavoro per lo svolgimento delle attività di prevenzione incendi e gestione delle emergenze (Squadra di Primo Intervento) ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 81/2008.
Avendo avuto una formazione specifica ai sensi del D.M. 02/09/2021 (formazione per addetti antincendio in attività di livello 3 – corso da 16 ore – con esame finale dei Vigili del Fuoco) fanno da riferimento per gli altri lavoratori e per tutte le persone presenti all’interno della struttura, in caso di emergenza e/o di evacuazione.
Anche nelle sedi extra-ospedaliere è presente del personale che ha avuto una formazione specifica all’antincendio, sempre con corsi da 16 ore. Il loro ruolo preventivo non esonera comunque nessuno dei dipendenti dal rispetto delle norme per la sicurezza e per la salute. Sono attualmente presenti circa 450 dipendenti con corso da 16 ore.
Inoltre sono formati all’antincendio circa 200 dipendenti, mediante uno specifico corso per addetti antincendio in attività di livello 2, della durata di 8 ore, sempre ai sensi del D.M. 02/09/2021.