Comunicazione ai sensi dell’art. 6 del D. Lgs. n. 29 del 10.02.2017 relativa agli stabilimenti che eseguono attività riguardanti materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti (MOCA).
Sulla G.U. n. 65 del 18/03/2017 è stato pubblicato il Decreto Legislativo 10/02/2017, n. 29 concernente la “Disciplina sanzionatoria per la violazione di disposizioni di cui ai Regolamenti (CE) n. 1935/2004, n. 1895/2005, n. 2023/2006, 282/2008, n. 450/2009 e n. 10/2011, in materia di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari e alimenti”.
Il Ministero della Salute ha recentemente proposto alle Regioni un provvedimento finalizzato all’attuazione del nuovo adempimento, secondo cui gli operatori del settore MOCA devono comunicare all’autorità sanitaria competente gli stabilimenti che eseguono le attività di cui al Regolamento (CE)2023/2006, ad eccezione degli stabilimenti in cui si svolge esclusivamente l’attività di distribuzione al consumatore finale.
Il Ministero della Salute ha trasmesso un modello di SCIA, che gli operatori interessati possono utilizzare, al fine di poter ottemperare alla disposizione di cui all’art. 6 del succitato decreto, prevenendo il rischio di sanzioni amministrative per inadempienza alla norma. La documentazione succitata va trasmessa all’ASL per il tramite dello Sportello Unico Attività Produttive(SUAP) del Comune di compertenza.
A seguito della conversione in Legge del Decreto n. 91 del 25/7/2018, per i produttori artigiani, si sono riaperti i termini per la presentazione della succitata SCIA sino al prossimo 18/01/2019. Il provvedimento è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n.220 del 21-09-2018 ed è entrato in vigore il 22 settembre 2018.
L’art. 8-bis prevede una modifica al Decreto legislativo 10 febbraio 2017 nr. 29 in materia di Materiali e Oggetti a Contatto con gli Alimenti:
- All’articolo 6 del Decreto legislativo 10 febbraio 2017, n. 29, dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. Per i produttori artigianali che già operano è prevista la riapertura dei termini di cui al comma 3 per un periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».
Cliccando su “Allegati” è possibile visualizzare e scaricare:
1) Copia del Decreto Legislativo 10/02/2017 n. 29
2) Modello per comunicazione ai sensi dell’art. 6 del D. Lgs. 29/2017