Il Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori aggiorna le norme precedenti sull’etichettatura degli alimenti.
Il nuovo Regolamento (UE) opera una fusione della direttiva 2000/13/CE relativa all’etichettatura dei prodotti alimentari e della direttiva 90/496/CEE relativa all’etichettatura nutrizionale, al fine di migliorare il livello di informazione e di protezione dei consumatori europei.
Campo di applicazione
Il presente regolamento si applica agli operatori del settore alimentare in tutte le fasi della catena alimentare. Si applica a tutti gli alimenti destinati al consumatore finale, compresi quelli forniti dalle collettività, e a quelli destinati alla fornitura delle collettività.
Il presente regolamento si applica fatti salvi i requisiti di etichettatura stabiliti da specifiche disposizioni dell’Unione europea (UE) per particolari alimenti.
Requisiti generali
Né l’etichettatura, né la presentazione dei prodotti alimentari, né la pubblicità di tali prodotti devono:
indurre il consumatore in errore sulle caratteristiche, le proprietà o gli effetti;
attribuire a un prodotto alimentare la proprietà di prevenire, trattare o guarire una malattia umana (fatta eccezione per le acque naturali minerali e gli alimenti destinati a un particolare utilizzo nutrizionale, per i quali esistono disposizioni specifiche).
Le informazioni sugli alimenti devono essere precise, chiare e facilmente comprensibili per il consumatore.
Responsabilità dell’operatore
L’operatore responsabile delle informazioni sugli alimenti è l’operatore con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto o, se tale operatore non è stabilito nell’UE, l’importatore. Egli assicura la presenza e l’esattezza delle informazioni sugli alimenti, conformemente alla normativa europea applicabile in materia di alimenti e ai requisiti delle pertinenti disposizioni nazionali.
Quando gli alimenti sono preimballati, le informazioni obbligatorie devono comparire sul preimballaggio o su un’etichetta a esso apposta.
Quando gli alimenti non sono preimballati, le informazioni sugli alimenti devono essere trasmesse all’operatore che riceve tali alimenti affinché quest’ultimo possa fornirle al consumatore finale, se necessario.
Indicazioni obbligatorie
Le indicazioni obbligatorie devono essere facilmente comprensibili e visibili, chiaramente leggibili ed eventualmente indelebili. L’altezza «x» dei caratteri deve essere di almeno 1,2 mm (salvo per imballaggi o contenitori di piccole dimensioni).
Le indicazioni obbligatorie riguardano:
la denominazione;
l’elenco degli ingredienti;
le sostanze che provocano allergie o intolleranze (arachidi, latte, senape, pesce, cereali contenenti glutine, ecc.);
la quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti;
la quantità netta dell’alimento;
il termine minimo di conservazione o la data di scadenza;
le condizioni particolari di conservazione e/o le condizioni d’impiego;
il nome o la ragione sociale e l’indirizzo dell’operatore o dell’importatore;
il paese d’origine o il luogo di provenienza per taluni tipi di carne, il latte o quando la sua omissione potrebbe indurre il consumatore in errore;
le istruzioni per l’uso, per i casi in cui la loro omissione renderebbe difficile un uso adeguato dell’alimento;
per le bevande che contengono più di 1,2 % di alcol in volume, il titolo alcolometrico volumico effettivo;
una dichiarazione nutrizionale.
Le indicazioni obbligatorie riguardanti la denominazione, la quantità netta e il titolo alcolometrico volumico effettivo devono apparire nello stesso campo visivo.
Le informazioni obbligatorie devono apparire in una lingua facilmente comprensibile da parte dei consumatori ed eventualmente in più lingue.
Omissione di alcune indicazioni obbligatorie
Sono previste disposizioni particolari per:
le bottiglie di vetro destinate a essere riutilizzate;
gli imballaggi di piccole dimensioni;
l’etichettatura nutrizionale degli alimenti di cui all’allegato V;
le bevande con contenuto alcolico superiore all’1,2 % in volume;
Informazioni facoltative
Le informazioni fornite su base volontaria devono soddisfare i seguenti requisiti:
non indurre in errore il consumatore;
non essere ambigue né confuse;
basarsi, se del caso, su dati scientifici pertinenti.
Inoltre, le informazioni volontarie non possono, per quanto riguarda la loro presentazione, occupare lo spazio disponibile per le informazioni obbligatorie.
La Commissione dovrà adottare misure per assicurarsi che le informazioni facoltative volte a indicare a) la presenza eventuale e non intenzionale negli alimenti di sostanze che provocano allergie o intolleranze, b) l’idoneità di un alimento per vegetariani o vegani c) le assunzioni di riferimento per gruppi specifici di popolazione, ecc. soddisfino i requisiti summenzionati.
Data di applicazione
Il presente regolamento si applica a partire dal 13 dicembre 2014, salvo le disposizioni riguardanti l’obbligo di fare una dichiarazione nutrizionale, che saranno applicabili dal 13 dicembre 2016.
La data di applicazione dell’allegato VI riguardante la denominazione degli alimenti e le indicazioni specifiche che l’accompagnano, è fissata al 10 gennaio 2014.
Il Ministero della Salute al fine di facilitare la comprensione delle nuove disposizioni ha pubblicato l’opuscolo “Etichettatura degli alimenti- cosa dobbiamo sapere” scaricabile dal seguente link: www.salute.gov.it/imgs/C_17_opuscoliPoster_215_allegato.pdf