I Controlli Ufficiali nel settore alimentare

La normativa comunitaria che disciplina i controlli ufficiali in materia di alimenti, di mangimi, di salute e benessere degli animali, Regolamento (CE) n. 882/2004, fissa le regole generali cui l’Autorità Competente (AC) deve attenersi nell’esecuzione dei controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alle normative di settore da parte degli operatori. Gli obiettivi generali della norma sono la prevenzione, l’eliminazione o la riduzione a livelli accettabili dei rischi per le persone e gli animali, nonché la garanzia di pratiche commerciali leali e la tutela degli interessi dei consumatori.
Con il Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 193, attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore, sono stati individuati in Italia tre livelli di competenza ai fini dell’applicazione dei regolamenti europei sull’igiene degli alimenti: il Ministero della Salute come Autorità Competente a livello Centrale (ACC); le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano come Autorità Competenti a livello Regionale (ACR) e le Aziende Sanitarie Locali come Autorità Competenti a livello Locale (ACL).
Al Ministero della Salute spettano:
– compiti di indirizzo generale e coordinamento in materia di sicurezza alimentare;
– l’elaborazione e l’adozione del Piano Nazionale Integrato;
– l’individuazione degli standard di funzionamento delle AC;
– l’esecuzione dei controlli ufficiali di competenza;
– la supervisione e il controllo sull’attività degli organismi che esercitano le funzioni conferite dallo
Stato;
– l’elaborazione della relazione annuale del piano pluriennale di controllo;
– l’adozione di misure appropriate alla luce dei risultati degli audit, dei controlli ufficiali in
generale e di ogni altro elemento ritenuto utile al miglioramento del sistema di produzione e
controllo.
A livello regionale vengono effettuate la programmazione, il coordinamento ed il controllo delle attività espletate sul territorio dalle ASL e dagli altri Enti coinvolti nel controllo ufficiale su alimenti, mangimi, salute e benessere degli animali e provvede, annualmente, a rendicontarne al Ministero
Alle ASL sono demandati la pianificazione e la programmazione a livello locale, l’effettuazione e la rendicontazione dei controlli sugli operatori nonché la verifica dell’efficacia dei controlli attuata mediante la supervisione o l’audit interno all’ACL.
Il Regolamento 882/2004 prevede che le autorità competenti effettuino i controlli ufficiali garantendo la trasparenza, la riservatezza, l’imparzialità, la competenza e la formazione adeguata, e assicurino un coordinamento e una cooperazione efficacie ed efficiente tra le diverse unità operative.
Le ASL ottemperano a quanto previsto dalla normativa tramite le seguenti modalità di controllo previste dall’articolo 10 (1) Reg. 882/2004: monitoraggio, sorveglianza, verifica, ispezione, audit su OSA, campionamento e analisi..
In accordo con la programmazione regionale e nel rispetto delle frequenze minime, ogni ASL pianifica annualmente il programma di controllo ufficiale sulla base della categorizzazione del rischio delle attività presenti sul proprio territorio.
L’art. 3 del Regolamento (CE) 882/2004 prevede che i controlli ufficiali siano eseguiti periodicamente, in base ad una valutazione del rischio e con una frequenza appropriata tenendo conto:
a) dei rischi identificati associati con gli animali, con i mangimi o con gli alimenti, con le aziende del settore dei mangimi e degli alimenti, con l’uso dei mangimi o degli alimenti o con qualsiasi
trasformazione, materiale, sostanza, attività o operazione che possano influire nella sicurezza dei
mangimi o degli alimenti, sulla salute o sul benessere degli animali;
b) dei dati precedenti relativi agli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti per quanto riguarda
la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul
benessere degli animali;
c) l’affidabilità dei propri controlli già eseguiti; e
d) qualsiasi informazione che possa indicare un’eventuale non conformità.
La valutazione del rischio costituisce quindi il principio per pianificare e programmare, da parte delle AC, i controlli ufficiali. Di conseguenza i controlli ufficiali vengono organizzati dalle autorità competenti sovraordinate a partire da livelli e criteri predefiniti e dovranno svilupparsi, garantendone il loro rispetto, nonché il loro eventuale incremento, organizzandoli e distribuendoli sulla base di una categorizzazione del rischio pertinente al proprio livello di competenza.
Pertanto nel sistema articolato dei controlli ufficiali la frequenza degli stessi può dipendere da una serie di fattori:
– numero e tipo di controlli predefiniti dalle AC sovraordinate e dalle norme, regolamenti e disposizioni;
– livello di rischio delle singole attività produttive o di uno stabilimento definito;
– obiettivi propri delle programmazioni regionali;
– obiettivi propri delle programmazioni delle Aziende Sanitarie Locali.

ASL CN2