Riconoscimento comunitario stabilimenti – alimenti di origine animale (Area B)

L’Operatore del Settore Alimentare (O.S.A.) che intende produrre trasformare e distribuire alimenti sotto il proprio controllo deve soddisfare i pertinenti requisiti di igiene. Tali requisiti
si caratterizzano per essere incentrati principalmente sull’igiene dei processi produttivi al fine di garantire la sicurezza alimentare. I Regolamenti CE 852/04 e 853/04 prevedono che gli OSA immettano sul mercato alimenti di origine animale preparati e manipolati esclusivamente in stabilimenti rispondenti ai requisiti dettati dai Regolamenti medesimi riconosciuti dall’autorità competente (la Regione Piemonte per tramite delle ASL). Il riconoscimento comunitario per stabilimenti di produzione e trasformazione alimenti di origine animale ai sensi del Reg. CE 853/2004 è indispensabile per le seguenti attività:

Deposito frigorifero autonomo – CS
Impianto autonomo di riconfezionamento – RW
Mercato all’ingrosso – WM
Macello – SH
Laboratorio di sezionamento – CP
Centro di lavorazione selvaggina – GHE
Stabilimento per carni macinate – MM
Stabilimento per preparazioni di carni – MP
Stabilimento per carni separate meccanicamente – MSM
Impianto di lavorazione (trasformazione carni) – PP
Centro di depurazione – PC Molluschi bivalvi vivi
Centro di spedizione – DC Molluschi bivalvi vivi
Impianti prodotti della pesca freschi – FFPP
Impianto di trasformazione (prodotti della pesca) – PP
Mercato ittico – WM
Impianto collettivo aste – AH
Impianto prodotti pesca separati meccanicamente
Cosce di rana e lumache; Stabilimento di trasformazione –PP
Stabilimento di macellazione: rane e lumache
Centro di raccolta – CC Grassi animali fusi
Stabilimento di trasformazione – PP Grassi animali fusi
Stabilimento di trasformazione – PP Stomaci, vesciche e intestini trattati
Stabilimento di trasformazione – PP Gelatine
Stabilimento di trasformazione Collagene

Nota bene

Dal 01.01.2016 l’inoltro delle pratiche di riconoscimento degli stabilimenti deve avvenire per via telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata aslcn2@legalmail.it e, pertanto, la documentazione cartacea rimane presso l’OSA (Operatore del Settore Alimentare). La gestione delle marche da bollo rimane, di conseguenza, modificata come di seguito descritto:

  • acquisto (da parte dell’OSA) di 2 marche da bollo del valore prescritto;
  • applicazione di una marca sulla domanda che viene inoltrata alla Regione per il tramite del Servizio Veterinario (via telematica);
  • trasmissione della copia scannerizzata della seconda marca da bollo insieme alla documentazione di cui al punto precedente. Il codice numerico attribuito alla marca servirà alla Regione come identificativo della pratica e riportato sul documento di Riconoscimento.

Al momento del rilascio del Decreto di Riconoscimento da parte della Regione, verrà applicata da parte dell’OSA la seconda marca da bollo sul documento consegnato a mano dal Servizio Veterinario che provvederà altresì ad annullarla con timbro e firma del Veterinario Ufficiale incaricato della notifica.

ASL CN2