Diritti Sanitari – DLgs. n. 32 del 2 febbraio 2021

Il DLgs. n. 32 del 2 febbraio 2021 stabilisce le modalità di finanziamento dei controlli ufficiali e di
altre attività ufficiali allo scopo di garantire l’applicazione della normativa in materia di alimenti e
sicurezza alimentare, mangimi, salute animale, sottoprodotti di origine animale e benessere animale.
Nasce dall’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE)
2017/625. Il DLgs 32/2021 è entrato in vigore il 01/01/2022 e sostituisce il DLgs 194/2008.

Per quanto concerne il Servizio Veterinario gli stabilimenti soggetti al pagamento e le relative
tariffe sono descritte nell’Allegato 2 suddiviso in 5 Sezioni:
– Sezione 1: tariffe per controlli ufficiali nei macelli
– Sezione 2: tariffe per controlli nei laboratori di sezionamento
– Sezione 3: tariffe per controlli ufficiali nei laboratori di lavorazione della selvaggina
– Sezione 4: tariffe per controlli ufficiali della produzione di latte
– Sezione 5: tariffe per controlli ufficiali della produzione e immissione in commercio dei prodotti
della pesca e dell’acquacoltura
Competono in particolare al Servizio Veterinario Igiene degli Alimenti di Origine Animale
(Servizio Veterinario di Area B) gli stabilimenti che rientrano nella Sezione 1, Sezione 2, Sezione 3
e Sezione 5 per le attività di riferimento.

La Sezione 6 dell’Allegato 2 del DLgs 32/2021 identifica alcuni stabilimenti soggetti a tariffe
forfettarie annue che sono di competenza del Servizio Veterinario di Area B, il cui importo è
quantificato a seconda del livello di rischio (basso, medio, alto) ed è stabilito sulla base dei controlli
ufficiali effettuati. La Sezione 6 non si applica agli stabilimenti che ricadono nelle condizioni
esplicitate nel Modulo 6 (autodichiarazione). La mancata trasmissione a questo Servizio
dell’autodichiarazione entro il 31 gennaio comporta l’applicazione della tariffa prevista
dall’Allegato 2, Sezione 6 del DLgs 32/2021.

Il DLgs 32/2021 norma anche le tariffe per le attività ufficiali in caso di esportazione, le ispezioni
effettuate fuori dal macello per l’autoconsumo e per animali soggetti ad attività venatoria per
autoconsumo o per cessione diretta, le tariffe per il riconoscimento, la registrazione e i relativi
aggiornamenti degli stabilimenti, le ispezioni per macellazioni speciali d’urgenza fuori dal macello
e le tariffe per altre autorizzazioni. Inoltre, è disposto che l’importo delle analisi soggette a
pagamento effettuate e tariffate dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e
Valle d’Aosta vengano incluse nelle bollette emesse da questo Servizio per conto del quale sono
raccolte le somme.

ASL CN2