Autorizzazione al commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e di coadiuvanti di prodotti fitosanitari

L’Autorizzazione al commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti ed alla istituzione e gestione dei relativi depositi e locali è rilasciata dal Sindaco competente per territorio. A tal fine, il legale rappresentante dell’impresa commerciale, dovrà presentare apposita istanza al Sindaco del Comune ove è ubicato l’esercizio o il deposito stesso, utilizzando l’apposito modulo (Domanda per il rilascio di autorizzazione al commercio ed alla vendita dei prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti) ed allegando la documentazione specifica richiesta. L’interessato invierà inoltre, per conoscenza, copia di tutta questa documentazione al Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione dell’ASL competente per territorio, organo demandato alla verifica dell’idoneità dei locali sotto il profilo igienico sanitario.
Il rilascio dell’Autorizzazione da parte del Sindaco avverrà previa acquisizione del parere espresso dal Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione.
Procedura analoga dovrà essere seguita in caso di modifica significativa di locali ed impianti già autorizzati utilizzando il relativo modulo
(Domanda per la modifica significativa locali/impianti nell’ambito di attività già autorizzata per il deposito e vendita dei prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti).

ASL CN2