E’ UN SERVIZIO SOCIO-EDUCATIVO-RICREATIVO che accoglie minori da 13 mesi a 6 anni, ed è destinato a favorirne la socializzazione. Eccezionalmente il servizio può ospitare lattanti. Il numero massimo di bambini ospitati non può essere superiore a 25 e la permanenza degli stessi non può superare le 5 ore continuative. I REQUISITI E LE MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO sono stabiliti dalla Deliberazione della Giunta Regionale 16 aprile 2013, n. 31-5660 di seguito allegata. Il personale in servizio nel BABY PARKING deve possedere i titoli professionali di cui all’art. 4, comma 1, Allegato A, della Deliberazione della Giunta Regionale 26 maggio 2003 n. 28-9454, e s.m.i.ovvero dalla Deliberazione di Giunta Regionale 20-6732 del 25 novembre 2013 (allegata). Nel BABY PARKING possono essere distribuiti pasti alle bambine ed ai bambini, nel rispetto di quanto previsto dalla D.G.R. 31-5660/2013. L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ È SOGGETTA AD AUTORIZZAZIONE DELL’A.S.L. A seguire il fac-simile di domanda di autorizzazione. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla Commissione di Vigilanza dell’A.S.L. CN2: Tel. 0173-316939 – fax 0173-316480 e-mail aslcn2@legalmail.it.