Indicazioni operative per l’uso terapeutico della canapa e dei cannabinoidi nell’ambito del Servizio Sanitario Regionale

Si comunica che con Delibera della Giunta Regionale n.24-2920 del 15/02/2016 la Regione ha emanato gli indirizzi procedurali ed organizzativi per l’attuazione della legge n.11 del 15/06/2015 sull’uso terapeutico della canapa e dei principi cannabinoidi nell’ambito del Servizio Sanitario Regionale.

La somministrazione dei medicinali cannabinoidi per finalità terapeutiche, così come l’avvio del trattamento per tali medicinali può avvenire:

  1. in ambito ospedaliero o in strutture ad esso assimilabili
  2. in ambito domiciliare

La prescrizione, a carico SSN, di tali farmaci, redatta in conformità alla normativa nazionale, può essere effettuata sia dai medici specialisti operanti in strutture ospedaliere o ad esse assimilabili, sia da Medici di Medicina Generale.

Il Servizio Sanitario Regionale assume a proprio carico la spesa per l’erogazione di tali medicinali, quando tale trattamento sia ritenuto indispensabile, per i pazienti residenti o domiciliati in Regione Piemonte, per le indicazioni patologiche individuate nel punto 4.1 dell’Allegato tecnico del Decreto Ministeriale citato, ovvero:

  1. analgesia in patologie che implicano spasticità associata a dolore (sclerosi multipla, lesioni del midollo spinale) resistente alle terapie convenzionale;
  2. analgesia del dolore cronico (con particolare riferimento al dolore neurogeno) in cui il trattamento con FANS o con cortisonici o oppioidi si sia rilevato inefficace;
  3. effetto anticinetosico ed antiemetico nella nausea e nel vomito causati da chemioterapia, radioterapia, terapie per l’HIV, che non può essere ottenuto con trattamenti tradizionali;
  4. effetto stimolante l’appetito nella cachessia, anoressia, perdita dell’appetito in pazienti oncologici o affetti da AIDS e nell’anoressia nervosa, che non può essere ottenuto con trattamenti standard;
  5. effetto ipotensivo nel glaucoma resistente alle terapie convenzionali;
  6. riduzione dei movimenti involontari del corpo e facciali nella sindrome di Gilles de la Tourette che non può essere ottenuta con trattamenti standard.

L’erogazione con oneri a carico del Servizio Sanitario Regionale di tali medicinali avviene tramite le farmacie ospedaliere delle ASL o ASO, sia nel caso di prescrizione da parte dei medici specialisti ospedalieri sia da parte dei Medici di Medicina Generale. Nell’ASLCN2 l’allestimento dei preparati magistrali e la loro dispensazione ai pazienti sarà effettuata dalla farmacia ospedaliera.

ASL CN2