Esenzioni
Per le prestazioni ambulatoriali è prevista la compartecipazione alla spesa sanitaria (ticket) secondo le leggi nazionali. Il programma di prenotazione, in base all’esenzione segnalata dal medico sull’impegnativa, calcola automaticamente l’importo dell’eventuale ticket da versare.
Se il medico non segnala l’esenzione sull’impegnativa, l’operatore CUP deve considerare le prestazioni prescritte come assoggettate al pagamento del ticket.
Sono totalmente esenti dal pagamento del ticket:
- I soggetti con meno di 6 anni con un reddito familiare lordo di inferiore a € 36.150,98 (autocertificazione dell’interessato)
- I soggetti con più di 65 anni con un reddito familiare lordo di inferiore a € 36.150,98 (autocertificazione dell’interessato)
- I disoccupati (e loro familiari a carico) con reddito familiare inferiore a € 8.263,31 incrementato a € 11.362,05 in presenza di coniuge ed in ragione di ulteriori € 516 per ogni figlio a carico (autocertificazione dell’interessato)
- I titolari di pensione al minimo, con più di 60 anni e loro familiari a carico, con reddito familiare inferiore a € 8.263,31 incrementato a € 11.362,05 in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori € 516 per ogni figlio a carico (autocertificazione dell’interessato)
- Gli invalidi civili
- Prestazioni di neuropsichiatria infantile (D.G.R. 136-32382 del 15.02.1994)
- Accertamenti diagnostico strumentali richiesti dal tribunale dei Minori di Torino (D.G.R. 136-32382 del 15.02.1994)
Sono esenti dal pagamento del ticket solo per alcune prestazioni:
- Persone affette da patologie croniche invalidanti;
- Persone affette da malattie rare o sospette di essere tali (ex art. 5 comma 2 del D.M. 18.05.2001 n. 279);
- Donne in stato di gravidanza e tutela della maternità responsabile. Decreto Ministero Sanità 10/09/1998;
- Soggetti a rischio di infezione HIV (ex art. 1 comma 4 lett. b del D.Lgs.124/1998 – prima parte);
- Prestazioni diagnostiche nell’ambito di campagne di screening autorizzate dalla Regione (ex art. 1 comma 4 lett. a del D.Lgs. 124/1998);
- Prestazioni specialistiche finalizzate alla tutela della salute collettiva, disposte a livello locale in caso di situazioni epidemiche (ex art. 1 comma 4 lett. b del D.Lgs. 24/1998 – seconda parte)
- Prestazioni correlate agli infortuni sul lavoro ed alle malattie professionali;
- Prestazioni specialistiche correlate all’attività di donazione (ex art. 1 comma 5 lett. c del D.Lgs.124/1998)
Di seguito trovate i moduli per la richiesta dell’esenzione totale per autocertificazione, legata al reddito. In tutti gli altri casi, l'esenzione va sottoscritta dal medico specialista o dal medico di base.